LE NUOVE REGOLE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
Il Garante per la privacy ha stabilito che i sistemi
già installati, o di futura installazione, entro un
anno dovranno essere conformi a una serie di norme
che assicurino la libertà delle persone. Limitata a
24 ore la conservazione delle immagini.
Sistemi
integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per
la libertà delle persone. L’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati
dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di
videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli
adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce
importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell’aumento
massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione
accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della
proprietà privata, controllo stradale etc.), ma anche in considerazione dei
numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più
recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in
materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme,
anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere. Il provvedimento
è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ecco in sintesi le regole
fissate dal Garante.
Principi generali
• Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono
essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli
devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è
attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza
installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche,
aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno
specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le
telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l’utilizzo di
cartelli che informino i cittadini.
• Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per
periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività
particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non
può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento
dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Settori di particolare
interesse
• Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di
sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la
presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a
quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può
superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
• Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti
diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi
di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es.
società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico
ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es.
contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque
necessaria la verifica preliminare del Garante.
• Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti”
dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati
biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di
riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e
segnalarli (es. “motion detection”) è obbligatoria la verifica preliminare
del Garante.
• Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i
sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono
riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,
eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non
devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.
• Deposito rifiuti: lecito l’utilizzo di telecamere per controllare
discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per monitorare modalità
del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
Settori specifici
• Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel
rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a
distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi
di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
• Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone
malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili
al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte
del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione),
ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale
autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
• Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di
videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese
delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
• Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di
guida.
• Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico
e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale
circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
• Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con
modalità che non rendano identificabili le persone.
Soggetti privati
• Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni,
furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi,
sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso
dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal
Garante.
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