Decreto-Legge 29 dicembre 2009, n. 194 DECRETO MILLEPROROGHE
Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative.
(GU n. 302 del 30/12/2009)
Testo in vigore dal 30/12/2009
ART 5 Comma
2 - evidenziata la modifica al cds
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
provvedere alla proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, al fine di consentire una
piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini tributari, nonche' in materia
economico-finanziaria
1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute
all'estero a partire da una data non successiva al
31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o
regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate successivamente al 15
dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, si applica, secondo
quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo
13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le
operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione
perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le
operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione
perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione
di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43,
primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
riferite agli investimenti e alle attivita' di
natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi
economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1,
comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli
anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi
di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo
2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a
partire dall'anno 2010, con modalita' stabilite di
concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
e nei casi di dichiarazione integrativa relative
all'anno 2008 e' prorogato al 30 aprile 2010 per i
lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono
sanare l'omessa o incompleta presentazione del
modulo RW, relativamente alle disponibilita'
finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero
ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le
misure ridotte delle sanzioni previste per gli
adempimenti effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e
2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle
commissioni censuarie gia' nominati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata
di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di
scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei
confronti di soggetti comunque residenti o aventi
sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del
citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009,
la proroga della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari, nonche' dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno
2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per
lo stesso anno, con quota parte delle entrate
derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni. A tale fine, dalla contabilita'
speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31
dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30
settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre
2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30
settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono
sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole:
«Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita'
di cui all'articolo 18 del medesimo decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre
2010, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto
competenza e nel conto dei residui nell'ambito della
missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi
da assegnare», unita' previsionali di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094,
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel
conto dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le
parole: «liquido ed esigibile,» e' inserita la
seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito
dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro
il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del
medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i
requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo
siano posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in
base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle
rispettive norme di attuazione, nelle more del
procedimento di revisione del quadro normativo in
materia di rilascio delle concessioni di beni
demaniali marittimi con finalita'
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai
criteri e alle modalita' di affidamento di tali
concessioni, sulla base di intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e'
conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza,
di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione
delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli
investimenti, nonche' in funzione del superamento
del diritto di insistenza di cui all'articolo 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, che e' soppresso dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il termine di durata
delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza entro il
31 dicembre 2012 e' prorogato fino a tale data.
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31
dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto
legislativo, adottato», sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti legislativi,
adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009
sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la
promozione dello sviluppo del territorio, di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate
nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal
comma 22, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno
2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di
riordino di enti e
di pubblicita' legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di
azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S
Strategic Communications in Afghanistan, e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga
della convenzione fra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse
finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di
euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti
dalla apposita convenzione con la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga
della convenzione tra il Ministero dello sviluppo
economico e il centro di produzione ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998,
n. 224. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello Stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441, e successive modificazioni, al fine di
consentire al commissario ad acta, nominato con
decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di
garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei
rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto
costituito o individuato con provvedimento delle
regioni interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria,
il Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto
della gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
svolta.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
Art. 3
Proroga di termini in materia di amministrazione
dell'interno
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino
al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2010».
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26,
dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le
seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a
partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
5. E' prorogato sino al completamento degli
interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il
termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo
6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle
risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11
giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione
degli uffici periferici dello Stato ed assegnate
alle contabilita' speciali, intestate ai commissari
delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e
di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di completare gli interventi relativi
all'istituzione degli uffici periferici dello Stato
nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
le parole: «si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano
alle promozioni da conferire con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo
periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la
presentazione della richiesta dei rimborsi delle
spese per le consultazioni elettorali svoltesi
nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto; conseguentemente le quote di
rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito
della richiesta presentata in applicazione del
presente comma sono corrisposte in un'unica
soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di
scadenza del predetto termine e l'erogazione delle
successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e successive modificazioni.
Art. 4
Proroga di termini in materia di personale
delle Forze armate e di polizia
1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le
parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti
«venti».
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole:
«2010-2011» sono sostituite dalle seguenti:
«2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino
all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno
2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31
gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente
ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel
limite del contingente di personale di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93,
della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, e' differita al 31 dicembre 2012 a partire
dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre
2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado
superiore sono inclusi in un'unica aliquota di
valutazione. Fermi restando i volumi organici
previsti per il grado di colonnello del ruolo
normale e il numero massimo di promozioni annuali,
la determinazione dell'aliquota, il numero delle
promozioni e la previsione relativa agli obblighi di
comando sono annualmente determinati con il decreto
di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto
legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un
numero di promozioni non superiore a cinque per gli
ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita'
nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011, un
numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali
gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e
giudicati idonei e non iscritti in quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo
61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
2.
All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo
2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera
a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive
modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui
al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'aggiornamento della misura dei diritti decade
qualora i concessionari non presentino completa
istanza di stipula del contratto di programma entro
il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al
medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi
automatici,» sono inserite le seguenti: «con
esclusione della regolazione tariffaria dei servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonche'
dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico,».
Art. 6
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31
gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino
al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale, secondo le modalita' di cui all'articolo
1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a
quanto disposto al comma 5, e' prorogata fino al 31
dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attivita' di
cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2010.
8. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 7 e' autorizzato il finanziamento di 8 milioni
di euro a favore dell'Istituto superiore di sanita',
per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge finanziaria
2010.
Art. 7
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18,
del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, e' prorogato fino al completamento delle
procedure occorrenti a rendere effettivamente
operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' prorogato
nella composizione esistente alla data di entrata in
vigore del presente decreto fino al 30 settembre
2010.
5. Al fine di assicurare la continuita'
nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale
e di ospitalita' per il pubblico istituiti presso
gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e di
consentire il completamento della relativa attivita'
istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, i rapporti comunque
in atto relativi ai medesimi servizi restano
efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se
scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da
bandirsi entro il 30 giugno 2010.
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
il termine di cui al primo periodo e' differito al
28 febbraio 2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno
2010».
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» e'
sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla
gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di
pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010,
con una riduzione del cinque per cento delle
relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2010».
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato
dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e
comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui
territorio ricadono le zone franche urbane
individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8
maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio
2009, sulla base delle istanze presentate dai
soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di
provvedere all'erogazione del contributo di cui al
predetto comma 341, nel rispetto della decisione
della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del
28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse
finanziarie individuate con la predetta delibera
CIPE n. 14/2009, nonche' sulla base delle
informazioni trasmesse dagli enti previdenziali,
secondo modalita' stabilite con il procedimento di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, limitatamente alla misura di cui alla lettera
d) del citato comma 341, il termine per la
presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo
2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti
agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di
cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono
sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340,
parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c) le parole: «esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili» sono
sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale
sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal
versamento dei contributi» sono sostituite dalle
seguenti: «all'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole:
«l'esonero» sono sostituite dalle seguenti:
«l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le
parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti:
«Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo»
sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater e' abrogato.
Art. 10
Istituti di cultura all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura
all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della
legge 22 dicembre 1990, n. 441, gia' rinnovati per
il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio
2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati
per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di
eta' previsti dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano