Figlio ubriaco alla guida del veicolo del genitore: no al sequestro dell'auto
Il figlio si mette alla guida ubriaco? Niente
sequestro se l’automobile appartiene al padre: non
può esserci un giudizio di rimproverabilità per
omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato.
Non può, infatti, essere sottoposto a sequestro il
veicolo di proprietà del padre del ragazzo sorpreso
a guidare ubriaco, neppure se il genitore era a
conoscenza del fatto che il figlio, già tempo prima
(il fatto risaliva a 6 anni prima), era stato
fermato per guida in stato di ebbrezza.
In sostanza, se mancano delle trasgressioni recenti
al Codice della strada da parte di quest’ultimo, non
può essere formulato alcun addebito di negligenza al
proprietario della macchina allo scopo di
legittimare il sequestro.
E’ questo l’ultimo principio stabilito sul tema
della guida in stato di ebbrezza dalla Suprema
Corte, con la sentenza n. 11791/2010, con la quale i
giudici di legittimità hanno, appunto, respinto il
ricorso della Procura che contestava il dissequestro
di un veicolo appartenente al padre di un ragazzo
ubriaco alla guida.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 7 gennaio - 26 marzo 2010, n. 11791
(Presidente de Roberto - Relatore Ippolito)
Fatto e diritto
1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per
cassazione - “per malgoverno dell’interpretazione dell’art. 321 commi 1 e 2,
cod. proc. pen. e mancanza di motivazione” - contro la suindicata ordinanza
con cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro
preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sull’autovettura
guidata da M. S., sorpreso dai Carabinieri in stato di ebbrezza alcolica. Il
giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il veicolo, anche se
non appartenente all’indagato ma a suo padre, poteva essere soggetto a
confisca obbligatoria, in quanto a carico del proprietario sussistevano
profili di negligenza derivanti dal fatto che egli era informato delle
precedenti condotte anomale tenute dal figlio.
2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il
ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto
esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di G. S. del
fatto che il figlio M., all’età di vent’anni, avesse commesso un reato di
cui all’art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica
alla guida di un’autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a
fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul
comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a
sei anni prima dell’episodio all’origine dell’attuale procedimento penale)
non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era
ragionevolmente esigibile che lo S. si rifiutasse di prestare l’autovettura
al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui
prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede.
2.2. Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione di
legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l’interpretazione dell’art.
321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa
Corte (e sottesa al provvedimento di sequestro), escludendo tuttavia che, in
concreto, fosse formulabile alcun addebito di negligenza al titolare
dell’autovettura, con valutazione fattuale espressa con motivazione
plausibile, che si sottrae al sindacato di legittimità prevista dall’art.
606.1 lett. e) cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.