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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 22550 del 23/10/2009
Circolazione stradale - Artt. 194, 196, 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - La responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 30.4.03 B. N., nella qualità di genitore esercente potestà sul figlio D. B. A., propose opposizione ex art. 205 C.d.S., avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Napoli in data 7.3.03, reiettiva dell'impugnazione in sede amministrativa del verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS), materialmente commessa dal minore suddetto (conducente un autoveicolo senza aver conseguito la patente di guida), elevato da agenti di Polizia di Stato in (OMISSIS) e notificatogli nella suddetta qualità il 23.12.02.

All'esito del conseguente giudizio L. n. 689 del 1981, ex art. 23, svoltosi in assenza di rituale costituzione dell'intimata Prefettura, con sentenza del 23.12.03, depositata il 12.1.04, l'adito Giudice di Pace di Acerra, disattesi i motivi di opposizione, sui rispettivi rilievi che il provvedimento sanzionatorio risultava validamente sottoscritto da un vice-prefetto, che la descrizione dei fatti contenuta nel verbale ed integrata dalla nota esplicativa dell'ufficio di polizia era stata sufficiente, che l'addebito era risultato nel merito fondato dal verbale medesimo, nel quale nè il minore, nè il padre avevano, nel sottoscriverlo, chiesto di inserire specifiche circostanze a discolpa, rigettava l'opposizione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, D. B. A., sulla dichiarata e documentata premessa di aver superato la maggiore età (in quanto nato l'XX.10.1985).

Neppure in questa sede si è costituita la Prefettura di Napoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da persona diversa da quella che è stata parte nel giudizio di merito e nel pregresso procedimento sanzionatorio amministrativo.

Il dichiarato e documentato raggiungimento della maggiore età, nelle more del processo la parte del soggetto, indicato quale materiale autore dell'infrazione e minorenne all'epoca dell'accertamento, non vale ad attribuirgli la legittimazione, sostanziale e processuale, in relazione all'addebito ed alla relativa impugnativa, che avrebbe dovuto, anche in questa fase, essere proposta dal di lui genitore, al quale l'illecito fu contestato, in corretta applicazione dei principi enunciati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, a termini dei quali "non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i diciotto anni ..." e "della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Tali fondamentali regole, attinenti alla capacità trasgressiva ed alla conseguente possibilità sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi, risultano applicabili in materia di infrazioni stradali, in virtù del richiamo operato al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 194 (c.d. "Nuovo Codice della Strada") limitatamente alle sanzioni amministrative di carattere pecuniario (mentre, per quelle di natura diversa, quali sospensioni, revoche et similia, concretamente incidenti sulla possibilità di continuare a circolare, evidenti esigenze di politica preventiva e repressiva hanno imposto la deroga alla regola generale di cui all'art. 2 cit.), comportano che la responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne, per culpa in vigilando presunta la diretta e personale di tali soggetti (in tal senso v., tra le altre Cass. 4286/06, 7268/00, 572/99, 6302/96) e permanga a carico dei medesimi, tenuti a risponderne con il relativo patrimonio, anche dopo il raggiungimento della maggiore età dell'ex sottoposto, senza alcuna possibilità da parte di quest'ultimo di subentrarvi a qualsiasi titolo, non essendo mai stato destinatario della sanzione, come nei diversi casi di cui all'art. 6, comma 2, L. cit. e art. 196 C.d.S., comma 2, prevedenti la responsabilità solidale tra i materiali autori, capaci di agire, della violazione e coloro che esercitino sugli stessi autorità, direzione o vigilanza.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione non consegue regolamento delle spese, in assenza di resistenza della P.A..

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.



 

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