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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda -
Sentenza n. 22550 del 23/10/2009
Circolazione stradale - Artt. 194, 196, 203, 204-bis e 205 del Codice della
Strada - La responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque
tenuto alla sorveglianza del minorenne.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso del 30.4.03 B. N., nella qualità di
genitore esercente potestà sul figlio D. B. A.,
propose opposizione ex art. 205 C.d.S., avverso
l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Napoli in
data 7.3.03, reiettiva dell'impugnazione in sede
amministrativa del verbale di accertamento di
violazione n. (OMISSIS), materialmente commessa dal
minore suddetto (conducente un autoveicolo senza
aver conseguito la patente di guida), elevato da
agenti di Polizia di Stato in (OMISSIS) e
notificatogli nella suddetta qualità il 23.12.02.
All'esito del conseguente giudizio L. n. 689 del
1981, ex art. 23, svoltosi in assenza di rituale
costituzione dell'intimata Prefettura, con sentenza
del 23.12.03, depositata il 12.1.04, l'adito Giudice
di Pace di Acerra, disattesi i motivi di
opposizione, sui rispettivi rilievi che il
provvedimento sanzionatorio risultava validamente
sottoscritto da un vice-prefetto, che la descrizione
dei fatti contenuta nel verbale ed integrata dalla
nota esplicativa dell'ufficio di polizia era stata
sufficiente, che l'addebito era risultato nel merito
fondato dal verbale medesimo, nel quale nè il
minore, nè il padre avevano, nel sottoscriverlo,
chiesto di inserire specifiche circostanze a
discolpa, rigettava l'opposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo quattro motivi di censura, D.
B. A., sulla dichiarata e documentata premessa di
aver superato la maggiore età (in quanto nato l'XX.10.1985).
Neppure in questa sede si è costituita la Prefettura
di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da
persona diversa da quella che è stata parte nel
giudizio di merito e nel pregresso procedimento
sanzionatorio amministrativo.
Il dichiarato e documentato raggiungimento della
maggiore età, nelle more del processo la parte del
soggetto, indicato quale materiale autore
dell'infrazione e minorenne all'epoca
dell'accertamento, non vale ad attribuirgli la
legittimazione, sostanziale e processuale, in
relazione all'addebito ed alla relativa impugnativa,
che avrebbe dovuto, anche in questa fase, essere
proposta dal di lui genitore, al quale l'illecito fu
contestato, in corretta applicazione dei principi
enunciati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, a
termini dei quali "non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi, al momento del fatto,
non aveva compiuto i diciotto anni ..." e "della
violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto".
Tali fondamentali regole, attinenti alla capacità
trasgressiva ed alla conseguente possibilità
sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi,
risultano applicabili in materia di infrazioni
stradali, in virtù del richiamo operato al D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 194 (c.d. "Nuovo Codice
della Strada") limitatamente alle sanzioni
amministrative di carattere pecuniario (mentre, per
quelle di natura diversa, quali sospensioni, revoche
et similia, concretamente incidenti sulla
possibilità di continuare a circolare, evidenti
esigenze di politica preventiva e repressiva hanno
imposto la deroga alla regola generale di cui
all'art. 2 cit.), comportano che la responsabilità
del genitore, del tutore o di chi sia comunque
tenuto alla sorveglianza del minorenne, per culpa in
vigilando presunta la diretta e personale di tali
soggetti (in tal senso v., tra le altre Cass.
4286/06, 7268/00, 572/99, 6302/96) e permanga a
carico dei medesimi, tenuti a risponderne con il
relativo patrimonio, anche dopo il raggiungimento
della maggiore età dell'ex sottoposto, senza alcuna
possibilità da parte di quest'ultimo di subentrarvi
a qualsiasi titolo, non essendo mai stato
destinatario della sanzione, come nei diversi casi
di cui all'art. 6, comma 2, L. cit. e art. 196
C.d.S., comma 2, prevedenti la responsabilità
solidale tra i materiali autori, capaci di agire,
della violazione e coloro che esercitino sugli
stessi autorità, direzione o vigilanza.
Alla dichiarazione d'inammissibilità
dell'impugnazione non consegue regolamento delle
spese, in assenza di resistenza della P.A..
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.