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Cassazione civile , sez. II, sent. 05 /10/ 2009
n° 21271 I disabili non hanno diritto alla sosta gratuita sulle strisce blu
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 5 ottobre 2009, n. 21271
Svolgimento del processo
Il sig. P.A. propose opposizione a verbale di
accertamento della violazione dell'art. 157 C.d.S.,
elevato dalla Polizia Municipale di Palermo.
L'opponente sosteneva che, essendo disabile e avendo
esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare
alcunchè nonostante avesse parcheggiato la sua
autovettura in zona tariffata delimitata dalle
strisce blu.
L'adito Giudice di pace di Palermo non ammise la
prova testimoniale dedotta dall'opponente e, con la
sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'opposizione
sul rilievo che le persone disabili non sono
esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di
sosta a pagamento.
Il sig. P. ha quindi proposto ricorso per cassazione
deducendo tre motivi di censura, illustrati anche da
memoria. L'amministrazione comunale intimata non ha
svolto difese.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la
violazione della disciplina posta a tutela delle
persone disabili, e in particolare del D.P.R. 24
luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, ("Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici") e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art.
381, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada"), sostenendo che per
l'autovettura al servizio del detentore dello
speciale contrassegno di cui all'art. 12, cit., la
quale sia stata parcheggiata in uno stallo a
pagamento a causa della indisponibilità - come nella
specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente
alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503 del
1996, art. 11, comma 5, cit., la sosta sia gratuita.
2. - Il motivo è infondato, perché ciò non è
previsto da alcuna norma (ancorché sia teorizzato in
circolari della pubblica amministrazione - cui fa
riferimento il ricorrente - le quali, però, non
hanno valore di norme di diritto). In particolare,
il art. 188 C.d.S., comma 3, e D.P.R. n. 503 del
1996, art. 11, comma 1, cit., prevedono per i
titolari del contrassegno l'esonero,
rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di
parcheggio a tempo determinato e dai divieti e
limitazioni della sosta disposti dall'autorità
competente; l'obbligo del pagamento di una somma è,
invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della
sosta, come del resto è confermato dall'art. 4
C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l'ente
proprietario della strada può "vietare o limitare o
subordinare al pagamento di una somma il parcheggio
o la sosta dei veicoli"), che li considera
alternativi.
Né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa
interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza
di favorire la mobilità delle persone disabili.
Dalla gratuità - anziché onerosità come per gli
altri utenti - della sosta deriva, infatti, un
vantaggio meramente economico, non un vantaggio in
termini di mobilità, la quale è favorita dalla
concreta disponibilità - piuttosto che dalla
gratuità - del posto dove sostare; sicché, anche in
caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi
del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5,
invocato dal ricorrente, non vi è ragione di
consentire, in mancanza di previsione normativa, la
sosta gratuita alla persona disabile che abbia
trovato posto negli stalli a pagamento.
Va pertanto corretta l'affermazione della gratuità
della sosta in ogni caso per i titolari dello
speciale contrassegno di cui si è detto contenuta -
peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica
motivazione -in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388,
richiamata in memoria dal ricorrente.
3. - Nel rigetto del primo motivo resta assorbito
l'esame degli altri due, con i quali si censura,
sotto il profilo della violazione di legge (secondo
motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la
mancata ammissione della prova relativa
all'esibizione del contrassegno e alla
indisponibilità di posti riservati.
4. - Il ricorso va in conclusione respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali,
non avendo l'amministrazione intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.