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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 22043 del 16/10/2009
 Art. 126-bis del Codice della Strada - Alla luce dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 126-bis alla luce (sentenza n. 27 del 24/1/2005 della Corte Costituzionale), non è possibile effettuare la decurtazione dei punti dalla patente di guida al proprietario del veicolo che non era alla guida dello stesso.

 Alla luce dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 126-bis alla luce (sentenza n. 27 del 24/1/2005 della Corte Costituzionale), non è possibile effettuare la decurtazione dei punti dalla patente di guida al proprietario del veicolo che non era alla guida dello stesso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato davanti al G.d.P. di Trieste G. R. proponeva opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS) emesso dalla Polizia Municipale di Trieste il (OMISSIS) con il quale veniva contestato al ricorrente, in qualità di proprietario dell'autovettura Subaru Legacy tg. (OMISSIS), la violazione dell'art. 173 C.d.S. per l'uso durante la marcia, da parte del conducente del radiotelefono, senza vivavoce o auricolare, o di cuffie sonore; e gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 68,25 e la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.

Deduceva il ricorrente l'omessa contestazione immediata, giustificata, dall'accertatore, con il mancato percepimento da parte del conducente, che non veniva identificato delle segnalazioni c/o del suono del fischietto, stante l'intenso traffico nella zona.

Il G.d.P. con sentenza n. 935 del 2004 rigettava il ricorso affermando che le giustificazioni addotte dall'accertatore circa i motivi dell'omessa contestazione immediata erano del tutto credibili, essendo il (OMISSIS), dove è stata accettata l'infrazione, strada a traffico intenso e rumoroso dove chi sta telefonando difficilmente percepisce il suono del fischietto; come difficile è per i vigili urbani fermare quelli che usano il cellulare guidando.

Rilevando che il verbale faceva piena prova fino a querela di falso il G.d.P. confermava la sanzione pecuniaria e la sottrazione dei punti dalla patente.

Avverso tale sentenza, ricorre in cassazione il G..

Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente, a motivo di impugnazione, l'irragionevole comminazione della sanzione accessoria di decurtazione dei punti della patente, al G., quale proprietario dell'autovettura per un comportamento da lui non direttamente posto in essere.

Invoca, pertanto, l'applicazione della sentenza n. 27 del 24/1/2005 della Corte Costituzionale che ha ritenuto sussistente l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 2, nella parte in cui pone a carico del proprietario del veicolo che non comunica i dati personali del conducente, la sanzione accessoria contestata.

Il ricorso è fondato.

Infatti, a seguito della sentenza n. 27 emessa il 24/1/2005 dalla Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2 nella parte in cui applica le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della decurtazione dei punti dalla stessa, al proprietario dell'autovettura non responsabile dell'infrazione o che non abbia comunicato i dati personali del conducente in caso di mancata identificazione dello stesso, il G.d.P. non poteva confermare la decurtazione di cinque punti dalla patente al G. che non era il conducente della vettura di sua proprietà, il quale alla guida della stessa aveva fatto uso del radio telefono senza vivavoce o auricolare.

Pertanto in accoglimento del ricorso e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., va dichiarata l'inapplicabilità al G. della sanzione accessoria comminatagli.

Sussistono giusti motivi stante la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma, per dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio ad altro G.d.P. di Firenze.


 

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