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Corte di Cassazione Civile, sezione seconda -
Sentenza n. 22043 del 16/10/2009
Art. 126-bis del Codice della Strada - Alla luce dell'illegittimità
costituzionale del comma 2 dell'art. 126-bis alla luce (sentenza n. 27 del
24/1/2005 della Corte Costituzionale), non è possibile effettuare la
decurtazione dei punti dalla patente di guida al proprietario del veicolo
che non era alla guida dello stesso.
Alla luce dell'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 126-bis alla luce (sentenza n. 27 del 24/1/2005 della Corte Costituzionale), non è possibile effettuare la decurtazione dei punti dalla patente di guida al proprietario del veicolo che non era alla guida dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato davanti al G.d.P. di Trieste
G. R. proponeva opposizione avverso il verbale n.
(OMISSIS) emesso dalla Polizia Municipale di Trieste
il (OMISSIS) con il quale veniva contestato al
ricorrente, in qualità di proprietario
dell'autovettura Subaru Legacy tg. (OMISSIS), la
violazione dell'art. 173 C.d.S. per l'uso durante la
marcia, da parte del conducente del radiotelefono,
senza vivavoce o auricolare, o di cuffie sonore; e
gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di Euro
68,25 e la decurtazione di cinque punti dalla
patente di guida.
Deduceva il ricorrente l'omessa contestazione
immediata, giustificata, dall'accertatore, con il
mancato percepimento da parte del conducente, che
non veniva identificato delle segnalazioni c/o del
suono del fischietto, stante l'intenso traffico
nella zona.
Il G.d.P. con sentenza n. 935 del 2004 rigettava il
ricorso affermando che le giustificazioni addotte
dall'accertatore circa i motivi dell'omessa
contestazione immediata erano del tutto credibili,
essendo il (OMISSIS), dove è stata accettata
l'infrazione, strada a traffico intenso e rumoroso
dove chi sta telefonando difficilmente percepisce il
suono del fischietto; come difficile è per i vigili
urbani fermare quelli che usano il cellulare
guidando.
Rilevando che il verbale faceva piena prova fino a
querela di falso il G.d.P. confermava la sanzione
pecuniaria e la sottrazione dei punti dalla patente.
Avverso tale sentenza, ricorre in cassazione il G..
Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente, a motivo di impugnazione,
l'irragionevole comminazione della sanzione
accessoria di decurtazione dei punti della patente,
al G., quale proprietario dell'autovettura per un
comportamento da lui non direttamente posto in
essere.
Invoca, pertanto, l'applicazione della sentenza n.
27 del 24/1/2005 della Corte Costituzionale che ha
ritenuto sussistente l'illegittimità costituzionale
del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 2,
nella parte in cui pone a carico del proprietario
del veicolo che non comunica i dati personali del
conducente, la sanzione accessoria contestata.
Il ricorso è fondato.
Infatti, a seguito della sentenza n. 27 emessa il
24/1/2005 dalla Corte Costituzionale, con la quale è
stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 126
bis C.d.S., comma 2 nella parte in cui applica le
sanzioni accessorie della sospensione della patente
e della decurtazione dei punti dalla stessa, al
proprietario dell'autovettura non responsabile
dell'infrazione o che non abbia comunicato i dati
personali del conducente in caso di mancata
identificazione dello stesso, il G.d.P. non poteva
confermare la decurtazione di cinque punti dalla
patente al G. che non era il conducente della
vettura di sua proprietà, il quale alla guida della
stessa aveva fatto uso del radio telefono senza
vivavoce o auricolare.
Pertanto in accoglimento del ricorso e decidendo nel
merito ex art. 384 c.p.c., va dichiarata
l'inapplicabilità al G. della sanzione accessoria
comminatagli.
Sussistono giusti motivi stante la sopravvenuta
pronuncia di incostituzionalità della norma, per
dichiarare irripetibili le spese del presente
giudizio sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo
accolto, con rinvio anche per la liquidazione delle
spese del presente giudizio ad altro G.d.P. di
Firenze.