Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l‘anno 2010.
Decreto Ministeriale 18
dicembre 2009, n. 1061
Direttive e calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l’anno 2010.
(Non pubblicata in G.U.)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della
strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute
nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via
prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella
circolazione stradale, nei periodi di maggiore
intensità della stessa, si rende necessario limitare
la circolazione, fuori dai centri abitati, dei
veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto
di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende
necessario limitare la circolazione dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporti
eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del
nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai
centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di
veicoli, per il trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni
dell’anno 2010 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre,
dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 aprile ;
i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 maggio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
m) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;
n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;
o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 luglio;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 luglio;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 luglio;
r) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 luglio;
t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 6 agosto:
u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 agosto:
v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 agosto;
x) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 agosto;
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 agosto;
z) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;
aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 4 dicembre:
cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;
ee) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un
trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui
circoli su strada il solo trattore, il limite di
massa di cui al comma precedente deve essere
riferito unicamente al trattore medesimo; la massa
del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia
atto al carico, coincide con la tara dello stesso,
come risultante dalla carta di circolazione.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla
Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente
ai veicoli provenienti dall’estero con un solo
conducente è consentito, qualora il periodo di
riposo giornaliero - come previsto dalle norme del
regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del
posticipo di cui al presente comma, di usufruire -
con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di
un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio, l’orario di termine del divieto è
anticipato di ore due; per i veicoli diretti in
Sardegna muniti di idonea documentazione attestante
la destinazione del viaggio, l’orario di termine del
divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche
per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza
nazionale o comunque collocati in posizione
strategica ai fini dei collegamenti attraverso i
valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa,
Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara,
Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e
Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione
di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che
trasportano merci destinate all’estero. La stessa
anticipazione si applica anche nel caso di veicoli
che trasportano unità di carico vuote (container,
cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi interporti, terminals intermodali ed
aereoporti, all’estero, nonché ai complessi
veicolari scarichi, che siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere
caricati sul treno. Detti veicoli devono essere
muniti di idonea documentazione (ordine di
spedizione) attestante la destinazione delle merci.
Analoga anticipazione è accordata ai veicoli
impiegati in trasporti combinati strada-rotaia,
(combinato ferroviario) o strada-mare (combinato
marittimo), purché muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio e di lettera
di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio
(biglietto) per l’imbarco, e che rientrino nella
definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1
del Decreto del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione 15 febbraio 2001.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna,
provenienti dalla rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del 4 viaggio, l’orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al
fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la
stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quello proveniente
dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria
e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti
ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti
diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia,
diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso
i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e
per i veicoli impiegati in trasporti combinati
stradamare, diretti ai porti per utilizzare le
tratte marittime di cui all’art. 1 del Decreto del
Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive
modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo
di applicazione del Decreto del Ministro dei
Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001
(trasporto combinato), purché muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del
viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il
divieto di cui all’art.1 non trova applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere
conto delle difficoltà di circolazione in presenza
dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse
con le operazioni di traghettamento, da e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e
Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia, purché muniti di idonea
documentazione attestante l’origine e la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine
del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i
veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli
stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o
diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova
applicazione per i veicoli e per i complessi di
veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi
urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali
ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana),
per comprovate necessità di servizio, e delle forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari
di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con
la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli
che, per conto delle amministrazioni comunali,
effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché
muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o
alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati
con l’emblema «PT» o con l’emblema «Poste Italiane»,
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù
di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o
combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla
distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali
destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle
quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a
bordo degli aeromobili o che trasportano motori e
parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di
altri servizi indispensabili destinati alla marina
mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o
di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso,
gli stessi trasportino latte o siano diretti al
caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero
la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art.
57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, adibite al trasporto di
cose, che circolano su strade non comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto
di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti
fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili
in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali
frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi,
fiori recisi, animali vivi destinati alla
macellazione o provenienti dall’estero, nonché i
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli
stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini
freschi, derivati del latte freschi e semi vitali.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la
lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova
applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare
all’obbligo di revisione, limitatamente alle
giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del
foglio di prenotazione e solo per il percorso più
breve tra la sede dell’impresa intestataria del
veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni
di revisione, escludendo dal percorso tratti
autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il
rientro alla sede dell’impresa intestataria degli
stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una
distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall’orario di inizio del divieto e non percorrano
tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per
il rientro presso la sede dell’impresa intestataria
del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per
il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3,
ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi,
purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti
diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r),
che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un
tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i
complessi di veicoli adibiti al trasporto di
prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati
macchine agricole, destinati al trasporto di cose,
che circolano su strade comprese nella rete stradale
di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi
di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi
compresi quelli impiegati per esigenze legate a
cicli continui di produzione industriale, a
condizione che tali esigenze siano riferibili a
situazioni eccezionali debitamente documentate,
temporalmente limitate e quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1
autorizzati alla circolazione in deroga, devono
altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera
«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1,
dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno
dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di
partenza, che, accertata la reale rispondenza di
quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a),
del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano
motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei
mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla
circolazione; possono essere indicate le targhe di
più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i
percorsi consentiti in base alle situazioni di
traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito
di una provincia può essere indicata l’area
territoriale ove è consentita la circolazione,
specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei
quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è
valido solo per il trasporto dei prodotti indicati
nella richiesta e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e
modalità già specificate all’art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al
punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in
cui si chiede di poter circolare, alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia interessata che rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla
durata della campagna di produzione agricola che in
casi particolari può essere esteso all’intero anno
solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono
complessi di veicoli, con l'indicazione delle
diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o
semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la
circolazione specificando le eventuali strade sulle
quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del
comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata
la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte
dello stesso soggetto, più viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di
rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell’anno solare,
l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di
un visto di convalida, a seguito di richiesta
inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1,
dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare in deroga devono essere inoltrate, in
tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di
partenza, che, valutate le necessità e le urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni
è ammessa solo in relazione alla lunghezza del
percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a
più targhe è ammessa solo in relazione alla
necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il
percorso consentito in base alle situazioni di
traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è
valido solo per il trasporto di quanto richiesto e
che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche e le modalità già
specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1,
punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per
esigenze legate a cicli continui di produzione, la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
competente, dovrà esaminare e valutare
l’indispensabilità della richiesta, sulla base di
specifica documentazione che comprovi la necessità,
da parte dell’azienda di produzione, per motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo
continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime
autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati
per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli
adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli,
nel caso in cui sussista, da parte dello stesso
soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in
regime di deroga per la stessa tipologia dei
prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo, ove non sussistono
motivazioni contrarie, rilasciano un’unica
autorizzazione di validità temporale non superiore a
quattro mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli
autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al
trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo
l’autorizzazione può essere rilasciata anche dalla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza si svolge lo spettacolo,
previo benestare della Prefettura -Ufficio
Territoriale del Governo nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di
cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha sede l’impresa che
esegue il trasporto o che è comunque interessata
all’esecuzione del trasporto. In tal caso la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio che
viene effettuato in regime di deroga deve fornire il
proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda
di autorizzazione alla circolazione può essere
presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di confine, dove ha inizio
il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una
agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati.
In tali casi, per la concessione delle
autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati
motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto,
anche della distanza della località di arrivo, del
tipo di percorso e della situazione dei servizi
presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti
in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto,
nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4,
comma 1, lettere a) e c) anche delle difficoltà
derivanti dalla specifica posizione geografica della
Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le
operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui
territorio ricadano posti di confine potranno
autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall’estero a raggiungere aree
attrezzate per la sosta o autoporti, siti in
prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica
per i veicoli eccezionali e per i complessi di
veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi
urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali
ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e
delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari
di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con
la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli
che per conto delle amministrazioni comunali
effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché
muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o
alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati
con l’emblema «PT» o con l'emblema "Poste Italiane",
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù
di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili
liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e
consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art.
104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, che
circolano su strade non comprese nella rete stradale
di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese
nella classe 1 della classifica di cui all’articolo
168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato
comunque, indipendentemente dalla massa complessiva
massima del veicolo, oltreché nei giorni di
calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 19
settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì
alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse
autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad
eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste
nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio
1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel
rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli
itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa
verifica di compatibilità con le esigenze della
sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono
altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie
per motivi di necessità ed urgenza, per la
realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione
estremamente contenuti in modo tale da rendere
indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante,
la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni
festivi.
Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate
limitatamente a tratti stradali interessati da
modesti volumi di traffico e di estensione limitata
ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in
assenza di situazioni che possano costituire
potenziale pericolo in dipendenza della circolazione
dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che
gli stessi Prefetti riterranno necessari ed
opportuni nel rispetto delle esigenze di massima
sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i
giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima
affluenza di traffico veicolare turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione
sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi,
unicamente nel caso in cui tale circostanza si
verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo
Codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente
decreto e provvederanno a darne conoscenza alle
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
nonché ad ogni altro ente od associazione
interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno,
le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo
comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri
dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti,
i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del
presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà
verificata, avvalendosi anche della Consulta
Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di
apportare modifiche e integrazioni finalizzate a
contemperare il raggiungimento di maggiori livelli
di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la
circolazione di veicoli adibiti a specifici
trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: MATTEOLI